I FORZATI DELL'ASTINENZA SESSUALE 2016

infelicità sessuale subita

 ASTINENZA NON VOLUTA

quando il partner non vuole il sesso

 

Per la legge italiana il mancato assolvimento dell’obbligo coniugale lede il diritto alla sessualità, tutelato dalla costituzione italiana. Pertanto disfunzioni sessuali che impediscono il coito possono comportare il divorzio, senz’altro l’annullamento del matrimonio, non consumato, da parte del Tribunale della Sacra Rota.

 

“MATRIMONIO  BIANCO”?

o       I casi per cui il matrimonio risulta non consumato (“matrimonio bianco”) fanno riferimento: al “vaginismo” (impossibilità di penentrare la vagina per l'elevata resistenza all'apertura dei muscoli dell'ostio vaginale per cui il coito risulta doloroso ed impossibile)

o       a due disfunzioni sessuali maschili: la disfunzione erettile (già impotenza) e l’eiaculazione precoce (se prima della penetrazione) causa rispettivamente di “impotentia coeudi” e di “impotentia generandi”.

 

IL DANNO PER CHI SUBISCE

Se poi, uno dei due coniugi, prima del vincolo coniugale ed in prospettiva di costituzione di tale vincolo, non informa il partner della propria disfunzionalità che impedisce l’assolvimento dell’obbligo coniugale, la sua condotta, contraria ai canoni di lealtà, correttezza e buona fede, danneggia il partner che col matrimonio si aspetta rapporti sessuali completi e magari anche possibilità di figli.

Quindi il danno, per la legge italiana, è risarcibile ed è configurabile prevalentemente come “danno biologico” (lesione dell’integrità psico-fisica della persona), cui va aggiunto pure “il danno esistenziale” (compromissione della qualità della vita) ed il “danno morale” se il giudice accerta che il partner, nella sua condotta omissiva, ha commesso un reato.

 

IL RUOLO DELLO PSICOLOGO LEGALE

Solitamente deputati ad accertare la presenza della disfunzione, stabilirne la causa (psicologica o organica), datarne l’esordio, pronosticarne l’eventuale perpetuità, calcolarne il valore monetario e relazionare con una parere tecnico, scritto, sono i sanitari iscritti all’albo degli psicologi o dei medici, con specifica formazione specialistica post lauream in psicologia e/o medicina legale (“consulenti tecnici di parte”).

 

COSA FARE?

Dal punto di vista più clinico, se si esclude l’aspettativa condivisa di procreazione, resta alla coppia (in un contesto di evidente laicità) la condivisione di esperienze sensuali di  libero  piacere, fine a se stesso, all’interno della relazione.

Se la penetrazione non è possibile manca comunque alla coppia una esperienza di piacere, completa ed integrale, che, se particolarmente attesa, diventa importante.

Tale aspettativa rischia così di privare le persone non solo del piacere propriocettivo, tipico dell’orgasmo, ma  pure del piacere di godere liberamente di altre espressioni sessuali e percezioni erotiche di coppia, comunque importanti.

Se comunque si riscontrano anche momentanee difficoltà sessuali (non solo impossibilità di praticare il coito) è preferibile che la coppia si rivolga, all’esordio, ad un sessuologo clinico (prima di affidarsi ad avvocati e a psicologi legali, rischiano spese maggiori) tanto più che, nella maggior parte dei casi, eventuali problematiche sessuali possono risolversi in tempi relativamente brevi e con una alta percentuale di successi terapeutici.

Meglio poi se il sessuologo clinico cui si fa riferimento per la soluzione definitiva del problema di coppia è anche specializzato in psicoterapia (con percorso quadriennale) per una maggiore metodologia d’intervento tecnico.

 

Liberamente tratto da Paolo Zucconi, Il manuale pratico del benessere, Ipertesto editore